L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 


 
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CHI E'?

E' una persona che affianca un’altra persona quando la sua capacità di agire risulta limitata o del tutto compromessa. E’ quindi una forma di protezione di soggetti deboli, che è stata introdotta  da una legge dello Stato che ha modificato il codice civile (legge n. 6 del 2004). 

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COSA FA?

Svolge attività gratuita a favore di persone senza o con poca  autonomia nel compiere le attività della vita quotidiana, assumendosi l’impegno di aiutarla per migliorare la qualità della vita, svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non potrebbero essere eseguiti dalla persona stessa. 

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PER CHI?

 Per le persone affette da una infermità  fisica o psichica che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all’espletamento delle funzioni  della propria vita quotidiana

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CON CHE COMPITI?

Assistenza o sostituzione del beneficiario a seconda dei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare e descritti  nel decreto di apertura di Amministratore di Sostegno e/o Decreto di Nomina così da proteggere la persona beneficiaria, i suoi bisogni e rispettare, nel modo migliore possibile, le sue richieste.

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PER QUANTO TEMPO?

La durata dell’incarico può essere a tempo determinato o indeterminato ed è stabilito dal Giudice Tutelare in accordo con l’amministratore di sostegno ed il beneficiario, in base alle esigenze della specifica situazione

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CHI LO SEGNALA?

La richiesta può presentarla il beneficiario stesso, un suo coniuge o  convivente stabile, i familiari, il tutore, il curatore, il pubblico ministero o i responsabili dei servizi sanitari e sociali e viene poi nominato con decreto del Giudice Tutelare